“Non serve più l’alcoltest per provare l’ubriachezza”

 

Una recente sentenza (20763 del 2024) si è occupata di un caso di condanna di un cittadino in quanto colpevole del reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285: guida di un’autovettura in stato di ebbrezza in seguito all’assunzione di bevande alcoliche oltre il limite con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Il ricorso in Cassazione era motivato dalla mancanza dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell’art. 114 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale. Sarebbe stata quindi illegittima l’acquisizione nel processo del dato alcolemico (cioè 3,69 g/l, come da referto “degli Spedali Civili del 12 settembre 2018”).

La Suprema Corte rigetta il ricorso argomentando che l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici ed esame obiettivo anche in assenza di un valido esame alcolemico. In sintesi, nel caso di esame, i giudici di merito hanno congruamente individuato aspetti quali lo stato comatoso ed alterazione della vigilanza manifestati dal cittadino incriminato, l’incapacità di controllare l’autoveicolo in marcia, l’incapacità di rispondere alle domande, dal forte odore acre di alcol, riportati dagli agenti di Polizia Giudiziaria al loro arrivo sul luogo dell’incidente stradale.

Come cittadini (ma anche come medici) quelle argomentazioni destano diverse perplessità.

Non si comprende perché la condanna non sia in base all’elevatissimo tasso alcolemico (3,69 g/l) determinato in Ospedale Pubblico. Dobbiamo ritenere quindi fondata la richiesta della cancellazione del dato alcolemico perché ottenuto in spregio alla legge e quindi da considerare in qualche modo non veritiero.

Non si comprende inoltre come la giustizia possa considerare quegli agenti di Polizia Giudiziaria – che pure pare hanno mancato ad adempiere al loro mestiere da non poter considerare l’importante dato dell’alcolemia – in grado non solo di far una diagnosi medica di ubriachezza, ma distinguere in base alla sintomatologia i diversi tassi alcolemici.

Ed infine stupisce che quegli agenti hanno notato “l’assoluta incapacità a controllare l’autoveicolo in marcia” (e cioè riscontrato che era ubriaco lo hanno fatto riprendere la marcia, non paghi dell’incidente già avvenuto ?

 

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