E’ stato riportata, da parte di pur autorevoli siti internet di giornali specializzati e di associazioni mediche e sindacali, un’ordinanza ed una sentenza della Corte Costituzionale in maniera che mal si adatta alla realtà processuale:
“Il medico strutturato non ha alcun obbligo di assicurazione della propria responsabilità verso i pazienti dovendosi assicurare per colpa grave al solo fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa da parte della struttura sanitaria presso cui lavora ….. essendo invece obbligata la struttura sanitaria” e “non è incostituzionale la norma che non consente di coinvolgere l’assicurazione. La Consulta ricorda che l’azione diretta non è generalizzata”.
La vicenda deriva da due distinte richieste di valutazione della legittimità costituzionale dell’articolo 83 del codice di procedura penale.
Praticamente il predetto articolo prevede che nel processo penale il responsabile civile (e quindi l’assicurazione) possa essere citato da parte civile e/o dal pubblico ministero, ma non dagli imputati assicurati.
La Corte Costituzionale era già intervenuta in passato sul predetto articolo dichiarandolo incostituzionale nella parte in cui non consente agli imputati di citare l’assicurazione quando questa è obbligatoria (come nel caso dell’assicurazione per la circolazione stradale).
Le due richieste di legittimità erano state inviate dal Tribunale di Palermo e dal Tribunale di Avellino, in composizione monocratica.
La questione di legittimità costituzionale sollevata riguardava la parte in cui quell’articolo non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge n. 24 del 2017, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.
In sintesi la Corte Costituzionale ha dichiarato in entrambi i casi inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata perché in pratica il medico strutturato non è obbligato ad assicurarsi verso i pazienti ma solo verso la struttura sanitaria per eventuale azione di rivalsa.
Il disposto della Sentenza in vero recita: < ….in caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla l. 8 marzo 2017, n. 24 …, …. Il rimettente non si è avveduto che – diversamente dal medico che operi quale libero professionista (art. 10, comma 2, l. n. 24 del 2017) – il medico cosiddetto “strutturato” non è affatto obbligato ad assicurarsi per i danni eventualmente arrecati nell’esercizio della professione, essendo i relativi rischi coperti dall’assicurazione, o analoga misura, imposta alla struttura sanitaria per cui il medico opera (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all’art. 7, comma 3, l. n. 24 del 2017); che l’obbligo assicurativo posto a carico dei medici “strutturati” dall’art. 10, comma 3, l. n. 24 del 2017, richiamato dal rimettente, ha invece un diverso oggetto: tali professionisti devono, infatti, stipulare una polizza di assicurazione per colpa grave che garantisca l’efficacia della successiva azione di rivalsa esperita dalla struttura sanitaria che abbia (già) soddisfatto le pretese risarcitorie dei terzi, secondo quanto previsto dall’art. 9 della medesima legge (sentenza n. 182 del 2023). Ed invero l’art. 12 l. n. 24 del 2017 consente, sì, al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore, ma ciò solo quando si tratti dell’impresa che assicura la struttura sanitaria o il medico libero professionista: non, invece, nei confronti dell’assicuratore del medico “strutturato”, per l’ovvia ragione che la polizza che quest’ultimo è obbligato a stipulare copre debiti del medico legati ad azioni, quali quelle di rivalsa, «che si collocano “a valle” dell’esperimento (vittorioso) dell’azione risarcitoria da parte del danneggiato» (cfr. sentenza n. 182 del 2023). >
Purtroppo l’interpretazione delle parole pur scritte < essendo i relativi rischi coperti dall’assicurazione, o analoga misura, imposta alla struttura sanitaria per cui il medico opera (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all’art. 7, comma 3, l. n. 24 del 2017)> a nostro parere può portare a conclusioni che mal si adattano alla realtà processuale.
Infatti nel processo penale viene chiamato in causa il medico strutturato e non la struttura sanitaria. A norma del citato articolo 83 il medico strutturato in quei processi penali preso il Tribunale di Palermo e di Avellino non ha potuto chiamare in causa la sua volontaria assicurazione personale. In un eventuale successivo processo civile, che si potrà instaurare dopo il processo penale, il medico strutturato rimane responsabile “in solido” dei danni arrecati ai pazienti.
A nostro modesto parere, non avendo noi competenze per giudicare sulla costituzionalità e/o fondatezza giuridica, la norma prevista dall’articolo 83 del codice di procedura penale è norma priva di ogni buon senso, negando esso la possibilità ad una persona, che diligentemente si assicura per danni colposi che potrebbe arrecare per la sua attività professionale, di citare la propria assicurazione.
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https://www.dirittosanitario.com/news/lassicurazione-del-medico-strutturato-c-cost-n-177-2024/