Linee Guida nei Tribunali

Linee Guida nei Tribunali

 

 

 

I tribunali argomentano di linee guida nella valutazione della responsabilità professionale medica sia in ambito civile che penale da quando è stato introdotto l’articolo 590 sexies del codice penale che ha escluso la punibilità in caso di imperizia quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida.

I giudici civili (vedi sentenza n. 34516 del 2023) ritengono che le linee guida non abbiano «una rilevanza normativa», e neanche «rilevanza para scriminante, sebbene siano un parametro di accertamento della colpa medica». In particolare secondo i giudici civili « le linee guida non sono né tassative né vincolanti, e comunque non possono prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente. Di tal che, pur rappresentando un utile parametro nell’accertamento dei profili di colpa medica, esse non eliminano la discrezionalità giudiziale, lasciando libero il giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta ».

I giudici penali (vedi Cassazione penale Sez. IV, Sent. n. 37617 del 2021) ritengono che « il formale rispetto delle linee guida vigenti presso il nosocomio non poteva (e non può) considerarsi esaustivo ai fini dell’esclusione della responsabilità ……. ciò in quanto le linee guida, lungi dall’atteggiarsi come regole di cautela a carattere normativo, costituiscono invece raccomandazioni di massima che non sollevano il sanitario dal dovere di verificarne la praticabilità e l’adattabilità nel singolo caso concreto. Il rispetto delle “linee guida” non può essere univocamente assunto quale parametro di riferimento della legittimità e di valutazione della condotta del medico e quindi “nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche più appropriate né all’autonomia ed alla responsabilità del medico nella cura del paziente” ». Pertanto, « “non può dirsi esclusa la responsabilità colposa del medico in riguardo all’evento lesivo occorso al paziente per il solo fatto che abbia rispettato le linee guida, comunque elaborate, avendo il dovere di curare utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo la scienza medica dispone ».

Emerge chiaro che i giudici soppesano le linee guida in maniera fortemente contrastante rispetto ai medici. Per questi ultimi attenersi alle raccomandazioni contenute nelle linee guida significa erogare la migliore assistenza sanitaria possibile secondo la migliore scienza. Per i medici l’ausilio delle raccomandazioni contenute nelle linee guida permette di affrontare il caso clinico concreto, districandosi tra i numerosi contributi scientifici talvolta contrastanti, che emergono dalla letteratura scientifica. Una volta che il medico ha identificato una linea guida applicabile in quel caso concreto, è certo che quella raccomandazione proposta è la migliore possibile sul quel caso concreto in quanto all’elaborazione di quelle linee guida hanno contribuito associazioni mediche, società scientifiche di esperti o enti governativi, dopo ampia revisione e valutazione con criteri scientifici della letteratura, risolvendo le affermazioni contrastanti.

In vero appare azzardato affermare che le linee guida contengano raccomandazioni generiche, e di scarsa qualità scientifica, soprattutto se pubblicate sul sito nazionale Linee Guida.

Ad esempio le ultime linee guida sulle terapie di rivascolarizzazione dell’ictus ischemico acuto, che aggiornano precedenti linee guida sul trattamento dell’ictus cerebrale, sono composte di circa 625 pagine.

Ma quel che più conta è che nella redazione di quelle linee guida gli autori hanno compiuto una revisione sistematica dell’intera letteratura disponibile come sperimentazioni randomizzate controllate, studi caso controllo o di coorti, etc per fornire indicazioni e raccomandazioni per processi decisionali e percorsi diagnostico-terapeutici corretti e appropriati per il paziente con ictus ischemico acuto da sottoporre a trattamenti di rivascolarizzazione farmacologica e/o endovascolare. Hanno differenziato le raccomandazioni in base alla loro forza: forte, debole, o punto di buona pratica clinica, sottoponendo le evidenze disponibili a specifici quesiti come: 1) Quanto sono affidabili gli studi che contribuiscono al complesso delle evidenze? 2) I risultati degli studi sono concordi? 3) Gli studi sono rilevanti per la popolazione target? 4) Siamo certi di disporre di tutte le evidenze disponibili (valutazione di un possibile pregiudizio di pubblicazione)?

Non viene riportato nelle sentenze quale processo di revisione sistematica abbia potuto effettuare il giudice, (in quanto perito dei periti) e/o i periti o consulenti (anche esperti). In particolare: a quali requisiti di scientificità si siano attenuti; da quale scienza hanno attinto per stabilire la regola cautelare omessa. Da linee guida, qualche articolo scientifico, opinioni personali ?

Eppure essi dovrebbero sapere che nella valutazione con il senno di poi, tipica dei giudizi sulla responsabilità medica, è facile cadere nella trappola di formulare un ragionamento partendo dall’evento infausto verificatosi. Praticamente asserire ad esempio che l’evento infausto non sarebbe accaduto se non si fosse imbarcato su quell’aereo, poi precipitato in mare. Tali ragionamenti sono solo apparentemente “assennati”, ma in vero essi non sono solo in netto contrasto con la valutazione scientifica del rapporto causa effetto, ma anche con l’insegnamento che ci proviene dalla filosofia, storia e mitologia. Ad esempio il mito di Edipo Re ci ha insegnato che la conoscenza umana, o presunta tale, può si modificare i comportamenti umani ma non il destino, (più che rappresentare il complesso dell’amore per il genitore di sesso opposto e della gelosia nei confronti dell’altro genitore).

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