Una breve riflessione sulla responsabilità dei professionisti

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Sono in discussione al Parlamento diversi disegni di leggi di modifica della responsabilità professionale.

Per l’attività di avvocato la proposta prevede che:

“Per gli atti e i comportamenti posti in essere nell’esercizio della professione, l’avvocato risponde dei danni arrecati con dolo o colpa grave.”

Secondo il relatore la necessità della modifica deriva dall’orientamento della giurisprudenza prevalente che vuole che l’avvocato risponda anche per colpa lieve nei confronti del cliente, salvo che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e sempre che non sussista negligenza e imperizia.

Per la responsabilità professionale sanitaria, il disegno di legge propone le seguenti modifiche legislative:

L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.

Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.

L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile”

Per il relatore tali modifiche legislative si rendono necessarie per evitare la cosiddetta medicina difensiva che aggrava notevolmente i costi sanitari sottoponendo i pazienti ad esami sostanzialmente inutili per le cure, ma utili per rispondere ad una richiesta di responsabilità professionale. Pur se l’obiettivo è limitare la punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, ai soli casi di colpa grave, si introducono numerosi “limitazioni”, (purché siano state rispettate dal sanitario le linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto; i medici rispondono ai sensi dell’art 2043; ect),

In vero a noi pare che ci siano due atteggiamenti completamenti differenti nei confronti delle due professioni. Da un lato si limita la responsabilità ai soli casi di colpa grave e dolo, dall’altro la limitazione appare blanda e ristretta.

Non comprendiamo la ratio.

E’ sicuramente vero che la tutela della salute è un diritto costituzionalmente garantito, ma se non si garantisce l’esercizio del diritto, come si può tutelare il diritto ?

Noi pensiamo che la tutela del diritto alla salute non può basarsi su norme di diritto penale e nemmeno sulla logica del risarcimento del danno, che invece a nostro parere andrebbe limitata.

E’ davanti a tutti il fallimento della logica dell’azienda. Bisognerebbe tornare invece alla logica dell’ospedale come luogo di ospitalità, di accoglienza dei malati, di conforto e cure.

Andrebbero previste sanzioni disciplinari non per chi non rispetta i budget, ma per chi non adempie a queste funzioni.